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Dal 6 giugno 2014 obbligo di Fatturazione elettronica per la P.A.

Il Decreto IRPEF fissa al 31 MARZO 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le PA, anche locali, resta al 6 GIUGNO 2014 il termine per ministeri, enti previdenziali e Fisco.

Al  via l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione: dal 6 giugno i fornitori della PA devono emettere necessariamente le note di pagamento in formato elettronico.

Ogni nuova fattura indirizzata ad una delle amministrazioni pubbliche appartenenti al primo scaglione (interessato dalla prima partenza 2014) dovrà essere di tipo elettronico, diversamente non saranno saldate.


6  GIUGNO  2014

Presidenza del Consiglio, Tutti i Ministeri, Avvocatura dello Stato, Polizia di Stato, Questure e Prefetture, Esercito, Vigili del Fuoco, INAIL, INPS, INPDAP, INARCASSA, Cassa Nazionale del Notariato, Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e Monopoli, Agenzia delle Entrate, Istituti di Istruzione Statale di ogni ordine e grado.

31  MARZO  2015

Altre amministrazioni pubbliche incluse nell’elenco ISTAT: Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali, Gestori di Pubblici Servizi, Forze di Polizia a Ordinamento Civile, altre PC centrali. Enti Locali: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende sanitarie locali.

Viene così perseguito uno degli obiettivi prioritari dell’Agenda Digitale, che riguarda da vicino anche le PMI: 


tutte le imprese e professionisti che hanno rapporti con la PA devono digitalizzare il processo di emissione fattura e conservazione sostitutiva obbligatoria, quest’ultima con cadenza quindicinale.

Il Sistema effettua una serie di controlli tecnici prima di inoltrarlo all'ufficio competente, verificando anche che tale ufficio sia registrato dell' Indice delle Pubbliche amministrazioni (l'obbligo per  gli uffici decorreva già da tre mesi precedenti la data del 6 giugno 2014).

Il recente Decreto Renzi con l’art. 25 del recente DL 66/2014 ha stabilito che le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA, devono indicare anche:

·   il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;

·   il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003.

e che , in mancanza di detti codici, la PA non può effettuare il pagamento della fattura.


La ricezione da parte del SDI viene attestata al fornitore attraverso l'invio di una ricevuta che può avere un valore diverso in funzione dell' esito dell'inoltro all'ufficio interessato:

·       notifica di avvenuta consegna

·       notifica di mancata consegna.

Entrambe sono comunque valide per attestare l'emissione  della fattura da parte del fornitore. In caso di motivazioni tecniche per il mancato inoltro è il sistema che si fa carico di segnalare all'impresa la necessità di modificare il codice identificativo dell'ufficio oppure  richiederà di inviare la fattura con altre modalità.


Vi è quindi la necessità di verificare ed eventualmente riprogettare le proprie procedure di fatturazione e di archiviazione dei documenti, prevedendo entrambe le modalità (carta e elettronico), affrontando un rapido progetto di ammodernamento per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi processi informatici.



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