Dal 6 giugno 2014 obbligo di Fatturazione elettronica per la P.A.
Il Decreto IRPEF fissa al 31 MARZO 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le PA, anche locali, resta al 6 GIUGNO 2014 il termine per ministeri, enti previdenziali e Fisco.
Al via l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione: dal 6 giugno i fornitori della PA devono emettere necessariamente le note di pagamento in formato elettronico.
Ogni nuova fattura indirizzata
ad una delle amministrazioni pubbliche
appartenenti al primo scaglione (interessato dalla prima partenza 2014)
dovrà essere di tipo elettronico, diversamente non saranno saldate.
6 GIUGNO 2014 |
Presidenza del Consiglio, Tutti i Ministeri, Avvocatura dello Stato, Polizia di Stato, Questure e Prefetture, Esercito, Vigili del Fuoco, INAIL, INPS, INPDAP, INARCASSA, Cassa Nazionale del Notariato, Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e Monopoli, Agenzia delle Entrate, Istituti di Istruzione Statale di ogni ordine e grado. |
31 MARZO 2015 |
Altre amministrazioni pubbliche incluse nell’elenco ISTAT: Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali, Gestori di Pubblici Servizi, Forze di Polizia a Ordinamento Civile, altre PC centrali. Enti Locali: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende sanitarie locali. |
Viene così perseguito uno degli obiettivi prioritari dell’Agenda Digitale, che riguarda da vicino anche le PMI:
tutte le imprese e professionisti che hanno rapporti con la PA devono digitalizzare il processo di emissione fattura e conservazione sostitutiva obbligatoria, quest’ultima con cadenza quindicinale. |
Il Sistema
effettua una serie di controlli tecnici prima di inoltrarlo all'ufficio
competente, verificando anche che tale ufficio sia registrato dell' Indice
delle Pubbliche amministrazioni (l'obbligo per gli uffici decorreva già
da tre mesi precedenti la data del 6 giugno 2014).
Il recente Decreto Renzi con l’art. 25 del recente DL 66/2014 ha stabilito che le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA, devono indicare anche:
· il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;
· il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003.
e che , in mancanza di detti codici, la PA non può effettuare il pagamento della fattura.
La ricezione da parte del SDI
viene attestata al fornitore attraverso l'invio di una ricevuta che può
avere un valore diverso in funzione dell' esito dell'inoltro all'ufficio
interessato:
· notifica di avvenuta consegna
·
notifica di mancata consegna.
Entrambe sono comunque valide per attestare l'emissione della fattura da parte del fornitore. In caso di motivazioni tecniche per il mancato inoltro è il sistema che si fa carico di segnalare all'impresa la necessità di modificare il codice identificativo dell'ufficio oppure richiederà di inviare la fattura con altre modalità.
Vi è quindi la necessità di verificare ed eventualmente riprogettare le proprie procedure di
fatturazione e di archiviazione dei documenti, prevedendo
entrambe le modalità (carta e elettronico), affrontando un rapido progetto di
ammodernamento per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi processi informatici.